IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduta  la  deliberazione  adottata in data 8 marzo 1996, approvata
dal senato  accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione  nelle
riunioni  del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facolta'
di  farmacia  ha  proposto  l'istituzione  del   corso   di   diploma
universitario in tecniche erboristiche;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare
l'art. 17;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   6    giugno    1995    "Modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al corso di
diploma universitario in tecniche erboristiche";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di  statuto  proposta in deroga al termine triennale di cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Preso  atto  del   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio
universitario   nazionale  nell'adunanza  del  13  settembre  1996  e
trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 16 dicembre 1996,
prot. n. 2400;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera  Universita'  degli  studi  di   Urbino,
approvato  con  regio  decreto  8  febbraio 1925, n. 230 e successive
modificazioni e' ulteriormente modificato, nel senso che al capo III,
dell'ordinamento generale degli studi,  sezione  I  "Norme  generali"
l'art.  13, e allo stesso capo III, sezione VI "Norme speciali per la
facolta' di farmacia" gli articoli 85 e 88 sono modificati  nel  modo
che segue:
                              Capo III
                          DELL'ORDINAMENTO
                        GENERALE DEGLI STUDI
                              Sezione I
                           NORME GENERALI
                              Art. 13.
  L'ottavo  comma  dell'articolo  viene  integrato  con  la  seguente
aggiunta: "; conferisce altresi' il diploma universitario in tecniche
erboristiche."
                              Capo III
                             Sezione VI
             NORME SPECIALI PER LA FACOLTA' DI FARMACIA
                              Art. 85.
  Viene integrato con la seguente aggiunta:
   "Conferisce  altresi'  il  diploma   universitario   in   tecniche
erboristiche".
  Dopo  l'art.  88  vengono  inserite le seguenti norme relative alla
istituzione  del  corso  di   diploma   universitario   in   tecniche
erboristiche, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:
                              Art. 88.
  (Omissis ..).
  Art. 1 (Corso di diploma universitario in tecniche erboristiche). -
Presso  la  facolta'  di  farmacia  e'  istituito il corso di diploma
universitario in tecniche erboristiche.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti colturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale
di tecnico erborista.
  In   particolare,  il  corso  di  diploma  fornira'  le  competenze
necessarie  alla  gestione,  al  controllo  ed  allo  sviluppo  delle
attivita'  di  produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso
delle piante officinali ed i loro derivati.
  Il corso degli studi ha durata triennale.
  L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle  leggi  di
accesso  agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Il numero degli iscritti sara'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico, sentito il consiglio di facolta'.
  Art.  2  (Corsi  di laurea e di diploma universitario affini). - Ai
fini del proseguimento degli studi il corso di diploma  universitario
di cui all'art. 1 e' dichiarato affine al corso di laurea in farmacia
ed  al  corso  di  laurea  in  scienze  e  tecnologie agrarie. Per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi  di
diploma  universitario  ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di
altre facolta',  il  consiglio  di  facolta'  adottera'  il  criterio
generale    della    loro   validita'   culturale   (propedeutica   o
professionale)  dell'ottica  della  formazione   richiesta   per   il
conseguimento  del  diploma  di  laurea. Conseguentemente la facolta'
potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con  esito  positivo  nei
corsi  di  diploma universitario, indicando le singole corrispondenze
anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la  facolta'
indichera',  inoltre,  sia  gli  eventuali  insegnamenti integrativi,
appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione  per
accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi
di   laurea  necessari  per  conseguire  i  diplomi  di  laurea.  Gli
insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici  agli
insegnamenti specifici.
  Il  consiglio  di  facolta'  indichera' inoltre l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli  studenti  tra  diversi  corsi  di  diploma
universitario  o  da un corso di laurea anche di altra facolta' ad un
corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera'
gli insegnamenti sempre col criterio  della  loro  utilita'  al  fine
della  formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Particolare  attenzione  sara' rivolta dalla facolta' agli studenti
iscritti come fuori corso  ad  un  corso  di  laurea  o  che  abbiano
interrotto  gli  studi,  nel  caso che volessero completare gli studi
nell'ambito dei corsi di diploma.
  Art. 3 (Articolazione del corso degli studi). -  Ciascuno  dei  tre
anni  di  corso  potra'  essere  articolatoin  periodi didattici piu'
brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
  L'attivita'  di  laboratorio  e  di  tirocinio potra' essere svolta
all'interno o all'esterno dell'universita' anche in relazione  ad  un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita'  costituite  da   corsi   ufficiali   monodisciplinari   o
integrati.  Il  corso  di insegnamento integrato e' costituito da non
piu' di  tre  moduli  coordinati,  eventualmente  impartiti  da  piu'
docenti.
  Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere
superiore a 15.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Durante  il  primo  biennio del corso di diploma lo studente dovra'
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua    straniera.    La    lingua   straniera   e   le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  diploma  universitario
occorre  aver  superato  l'accertamento  con esito positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esami
stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione  di  base  e professionale del candidato,
durante la  quale  potra'  essere  discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  I  contenuti  didattico-formativi  minimi  obbligatori del corso di
studi, articolati in aree didattiche sono indicati nell'art. 6.
  Art. 4 (Manifesto degli studi). -  All'atto  della  predisposizione
del manifesto annuale di studi, il consiglio di facolta' definisce il
piano  di  studi  ufficiale  del  corso  di  diploma  comprendente le
denominazioni degli insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge n.
341/1990. In particolare il consiglio di facolta':
    a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti  al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che costituiscono le singole annualita' e le relative
denominazioni facendo riferimento ai contenuti  didattico-scientifici
dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  aderiscono,  precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche.
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    e)  indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto
l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al  fine  di
ottenere   l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 5 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici  attivati  e'
affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta',
ai  professori  di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza  a
professore  di  ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso
ad esperienze e professionalita' esterne, il  corso  di  insegnamento
potra'  comprendere  moduli da affidare a professori a contratto, con
le modalita' previste dagli statuti delle singole Universita'.
  Art.     6     (Aree     didattiche     e     relativi      settori
scientifico-disciplinari).
  1) Area chimica (160 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  C01A  (Chimica analitica), C03X
(Chimica generale  ed  inorganica),  C05X  (Chimica  organica),  C07X
(Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).
  2) Area botanica generale e sistematica (120 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  E08X  (Biologia  farmaceutica),
E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale
applicata).
  3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).
  Settori   scientifico-disciplinari:   E05A    (Biochimica),    E01E
(Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).
  4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali
(160 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  E08X  (Biologia  farmaceutica),
G02A  (Agronomia  e  coltivazioni  erbacee),  G02C   (Orticoltura   e
floricoltura),  G04X (Genetica agraria), G06A ((Entomologia agraria),
G06B (Patologia vegetale).
  5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza  e  tecnologia  dei
prodotti agro-alimentari).
  6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X
(Chimica  bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica
agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).
  7) Area farmacognosia (200 ore).
  Settori   scientifico-disciplinari:   E07X   (Farmacologia),   E08X
(Biologia farmaceutica).
  8)   Area  uso  delle  piante  officinali  nella  cosmesi  e  nella
alimentazione (80 ore).
  Settori scientifico-disciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo),    C09X   (Chimica   bromatologica),   E08X   (Biologia
farmaceutica).
  9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale),
P02B (Economia e gestione delle imprese).
  10) Area legislazione (40 ore).
  Settori scientifico-disciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 31 dicembre 1996
                                                       Il rettore: BO