IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata in data 8 marzo 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facolta' di farmacia ha proposto l'istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche; Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 16 dicembre 1996, prot. n. 2400; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni e' ulteriormente modificato, nel senso che al capo III, dell'ordinamento generale degli studi, sezione I "Norme generali" l'art. 13, e allo stesso capo III, sezione VI "Norme speciali per la facolta' di farmacia" gli articoli 85 e 88 sono modificati nel modo che segue: Capo III DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI Sezione I NORME GENERALI Art. 13. L'ottavo comma dell'articolo viene integrato con la seguente aggiunta: "; conferisce altresi' il diploma universitario in tecniche erboristiche." Capo III Sezione VI NORME SPECIALI PER LA FACOLTA' DI FARMACIA Art. 85. Viene integrato con la seguente aggiunta: "Conferisce altresi' il diploma universitario in tecniche erboristiche". Dopo l'art. 88 vengono inserite le seguenti norme relative alla istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche, con l'ordinamento degli studi sotto indicato: Art. 88. (Omissis ..). Art. 1 (Corso di diploma universitario in tecniche erboristiche). - Presso la facolta' di farmacia e' istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti colturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista. In particolare, il corso di diploma fornira' le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali ed i loro derivati. Il corso degli studi ha durata triennale. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'. Art. 2 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facolta', il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) dell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altra facolta' ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. Art. 3 (Articolazione del corso degli studi). - Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolatoin periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'universita' anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti. Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere superiore a 15. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esami stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicati nell'art. 6. Art. 4 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche. d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 5 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta', ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dagli statuti delle singole Universita'. Art. 6 (Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari). 1) Area chimica (160 ore). Settori scientifico-disciplinari: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica). 2) Area botanica generale e sistematica (120 ore). Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata). 3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore). Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria). 4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore). Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G06A ((Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale). 5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore). Settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari). 6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore). Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari). 7) Area farmacognosia (200 ore). Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica). 8) Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione (80 ore). Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica). 9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore). Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese). 10) Area legislazione (40 ore). Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 31 dicembre 1996 Il rettore: BO